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Obbligo di sopralluogo: il Bando Tipo 1 e la giurisprudenza prevalgono sul Codice appalti

03/04/2018

TAR Parma, I° 5/3/2018 n. 69

Un’amministrazione comunale metteva in gara l’adeguamento sismico di una scuola ed imponeva, a pena d’esclusione, l’obbligo di sopralluogo da effettuarsi in presenza dei tecnici comunali (che avrebbero poi rilasciato all’esito un relativo verbale).

Una concorrente tuttavia, che aveva già effettuato autonomamente tale sopralluogo, non prendeva appuntamento con i tecnici e rilasciava un’autocertificazione di perfetta conoscenza dei luoghi, ma tuttavia veniva esclusa dalla procedura di gara.

Impugnava dunque la propria estromissione, sostenendo come il vigente Codice appalti NON contempli una norma corrispondente all’abrogato art. 106, comma 2 D.P.R.n. 207/2010 e come quindi l’esclusione comminata violasse il principio di tassatività delle cause d’esclusione ex art. 83, comma 8° del D.Lgs.n. 50/2016.

Il TAR Parma (5/3/2018, n. 69) tuttavia ha confermato il provvedimento d’estromissione assunto sul presupposto che l’art.79, comma 2° del nuovo Codice stabilisca che “Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi [.], prevedendo quindi una generale possibilità di prescrivere il sopralluogo a pena d'esclusione (TAR Roma, III° 12/4/2017, n. 4480).

Anche il BANDO TIPO n. 1 peraltro ritiene il sopralluogo (punto 11, pag. 26) “obbligatorio” e dispone che “La mancata effettuazione del sopralluogo è causa d’esclusione dalla procedura” ai sensi dell’art 79, comma 2° (citato anche dalla sentenza in commento).

Peccato, tuttavia, che tale norma ammetta sì il sopralluogo ma che tuttavia disponga, nel caso in cui offerte possono essere formulate solo a seguito di visita dei luoghi, che gli operatori possono [non devono] “prendere conoscenza di tutte le informazioni [.]”.

Ciò significando, dunque, una “facoltà” e non di certo un “obbligo” !!

Così la giurisprudenza – ed il BANDO TIPO n. 1 – hanno contribuito a trasformare una possibilità in dovere e quindi introdotto un nuova causa d’esclusione non prevista dal Codice ... con buona pace del principio di tassatività previsto dall’art. 83, comma 8 del D.Lgs.n. 50/2016.