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MEDICINALI SCADUTI IN UN CASSETTO: basta la detenzione per punire il dentista?

21/03/2017

Cass.pen., I°, 15/02/2017, n. 7311

La Cassazione torna in tema di “farmaci scaduti” e responsabilità penale: bastano alcune confezioni “dimenticate” in fondo ad un cassetto per condannare il titolare di un ambulatorio odontoiatrico?

A parere della Suprema Corte la risposta è sì, almeno secondo questa ultima pronuncia, atteso che la rilevanza in giurisprudenza della “detenzione per la somministrazione” è tutt’altro che questione pacifica.

Secondo un primo orientamento, difatti, fedele al dato letterale, l’art. 443 c.p. non punirebbe tale condotta, in quanto il rilievo penale viene attribuito - secondo il dettato normativo - alla sola “detenzione ai fini del commercio” (oltre che alla messa in commercio e somministrazione): estendere la punibilità significherebbe violare i principi di legalità e tassatività (operando una vietatissima analogia in malam partem). La Cassazione, tuttavia, aderisce all’orientamento più “rigorista”, il quale nell’equiparare la nozione di commercio alla messa in circolazione del farmaco afferma come “la detenzione per il commercio e la detenzione per la somministrazione di medicinali non costituiscono situazioni differenti, perché entrambi funzionali e dirette all’uso effettivo del farmaco” ritenendo quindi la detenzione per la somministrazione un aspetto della prima previsione contenuta nell’art. 443 cod.pen..

Non va dimenticato, tuttavia, come nel caso di specie, il titolare dell’ambulatorio odontoiatrico fosse stato condannato in primo grado (con sentenza confermata in appello) per il solo fatto che i NAS avessero rinvenuto alcune confezioni di farmaci scaduti, benché le stesse non solo fossero custodite all’interno di un vano chiuso ma si presentassero completamente integre e sigillate. Per la Cassazione tali circostanze sono irrilevanti, in quanto la norma punisce ogni condotta che rende probabile o possibile la concreata utilizzazione del farmaco scaduto (e quindi -per ciò solo - presuntivamente pericoloso), trattandosi di reato a pericolo presunto.

Ma allora: nessuna speranza per il dottore “smemorato”? In verità, se questo è l’orientamento prevalente, la difesa dovrà necessariamente apportare elementi probatori che giustifichino la detenzione per un fine diverso dalla somministrazione (ad es. la conservazione in un cassetto chiuso proprio per inibirne l’utilizzo e ai fini di un successivo smaltimento), rischiando - in difetto - una (quasi) certa condanna.