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Linea Guida 8: Comunicato ANAC in tema d’infungibilità negli acquisti sanitari

16/04/2018

Comunicato Presidente ANAC 28/3/2108

Il Presidente ANAC è stato investito da più amministrazioni del problema circa la cd. “infungibilità” nell’ambito delle gare sanitarie, ovvero in merito all’impossibilità – o meno – di poter esperire una procedura concorsuale quando si è in presenza di una “esclusiva”.

Partendo dunque dalla distinzione fra “esclusività” ed “infungibilità” di cui alla Linea-Guida ANAC n. 8, secondo cui l’esclusività attiene all’esistenza di privative industriali mentre l’infungibilità si configura quando un concorrente è l’unico in grado di soddisfare i bisogni della P.A. appaltante, il Presidente ANAC chiarisce che solo “l’infungibilità [.] legittima l’adozione della procedura negoziata senza bando” in quanto “si configura laddove, per ragioni tecniche, di privativa industriale o di altra natura, non sono rinvenibili, sul mercato attuale, prodotti in grado di realizzare la funzione specifica attesa”.

Considerando tuttavia come l’infungibilità sia una condizione “logica prima che giuridica”, in quanto impedisce di fatto di poter ricorrere al mercato “per mancanza di alternative praticabili in concreto”, il Comunicato prosegue “consigliando” agli organi preposti agli approvvigionamenti in ambito sanitario - e specificamente in materia di Farmaci - di richiedere ai Reparti che fanno richiesta di determinati specifici prodotti, di rilasciare “dichiarazioni [che] evidenzino non solo l’indispensabilità di quel determinato farmaco, ma l’impossibilità, allo stato, di utilizzare altri farmaci, in quanto [.] non efficaci o non funzionali alle necessità terapeutiche”.

In altri termini la dichiarazione d’esclusività nonchè d’infungibilità dei prodotti non deve provenire solo dagli operatori economici (direttamente interessati), ma l’ANAC la richiede specificamente anche dagli organi interni delle Amministrazioni sanitarie, prima di poter decidere di NON fare gare.