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INFORTUNI SUL LAVORO: e sempre responsabilita di tutti i componenti del C.D.A.? La Cassazione dice NO

08/02/2017

Cass. pen.,  IV°, 12/01/2017, n. 1322

E’ noto come sia il datore di lavoro il garante della sicurezza dei lavoratori.

La questione, tuttavia, si complica quando si parla di società di capitali.: la giurisprudenza, difatti, ha sempre ritenuto - in linea maggioritaria - che gli obblighi derivanti dalla normativa anti-infortunistica gravassero indistintamente su tutti i componenti del C.d.A..

Questo perché la delega di gestione in tema di prevenzione infortuni - attribuita ad un singolo membro - non spoglia automaticamente da ogni responsabilità il Consiglio di Amministrazione, sul cui continua a gravare  il dovere di vigilanza sull’andamento di gestione.

Una sorta di presunzione di responsabilità che spesso si traduceva in una forma “mascherata” di responsabilità oggettiva.

La Cassazione, con la pronuncia in esame, sembra aprire ad una visione più garantista: occorre provare in concreto che il componente del C.d.A. avesse assunto - all’epoca dell’infortunio - una effettiva posizione di garanzia.

Nella vicenda in esame un socio legale rappresentante (in quanto consigliere di amministrazione con firma disgiunta) di una S.p.A. era stato condannato per l’infortunio mortale cagionato a due lavoratori dall’utilizzo di una pompa autocarrata progettata e venduta dalla società.

I Giudici di merito si erano spinti ad affermare la responsabilità del componente, sebbene questi avesse fatto ingresso nel C.d.A. in epoca successiva alla progettazione ed immissione in commercio della macchina che aveva causato l’incidente. La Corte aveva infatti considerato irrilevante tale circostanza, ritenendo come l’entrata successiva non esonerasse il socio dal dovere di vigilanza e da un eventuale intervento sostitutivo nella gestione di quegli obblighi.

La Cassazione non è di questa idea.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’imputato - ritenendo “apodittica” la posizione della Corte di Venezia secondo cui il consigliere avrebbe comunque dovuto vigilare sul rispetto della norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: se al socio viene contestata l’erronea progettazione della macchina (e l’affidamento della verifica della corretta progettazione al medesimo progettista), i giudici devono provare che queste operazioni siano avvenute quando il ricorrente aveva assunto una posizione di garanzia.

Uno spiraglio dunque si è aperto: sì la responsabilità dei componenti del C.d.A., ma solo quando il coinvolgimento è effettivo.