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INFORTUNI SUL LAVORO E SOCIETA’ DI CAPITALI. LA CASSAZIONE RIBADISCE: solo la delega di funzioni validamente conferita puo escludere la responsabilita degli altri componenti del C.D.A.

23/02/2017

Cass. Pen., IV°, n. 8118/17 depositata il 20 febbraio

Se le lesioni al lavoratore sono gravi, non si può parlare di fatto di “particolare tenuità”.

La Cassazione torna in tema di infortuni sul lavoro, dimostrando -ancora una volta - il suo approccio “rigoroso” con il datore di lavoro.

Il caso in esame vede il Presidente del C.d.A. di una srl condannato per lesioni colpose gravi in danno di un lavoratore, per aver omesso di adottare le manutenzioni necessarie degli ancoraggi di alcuni cavi di acciaio, che -in ragione dell’usura - si erano sganciati, così colpendo e ferendo il dipendente. Eppure il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) era stato correttamente elaborato dal datore di lavoro prevedendo proprio quel rischio.

Peccato - dicono i Giudici - che a quella previsione, non fosse seguito un controllo sull’effettivo stato di conservazione, efficienza e sicurezza dei macchinari, obbligo di sorveglianza questo gravante - SALVO IL CASO DI DELEGA VALIDAMENTE CONFERITA- sul datore di lavoro (e quindi in caso di società di capitali indistintamente su tutti i componenti del C.d.A., ed in primis proprio sul Presidente).

Non va dimenticato, del resto, che la Cassazione, soltanto lo scorso gennaio (Cass. pen.,  IV°, 12/01/2017, n. 1322, INFORTUNI SUL LAVORO: è sempre responsabilità di tutti i componenti del C.D.A.? La Cassazione dice NO)- in un’ottica (timidamente) più garantista aveva ribadito come in ipotesi di infortuni sul lavoro, si potesse affermare la responsabilità di tutti i membri del C.d.A. soltanto provando in concreto l’assunzione di una loro effettiva posizione di garanzia.

Lampante è l’importanza, pertanto, che assume il sistema delle deleghe di funzioni.

Un altro rilevante tema affrontato dalla Suprema Corte riguarda l’applicabilità -in ipotesi di infortunio sul lavoro - della causa di non punibilità del “fatto di particolare tenuità”.

In caso di lesioni gravi - dice la Cassazione - nessuna possibilità per il Presidente del C.d.A. di giungere ad un proscioglimento “per fatto lieve”.

Un automatismo questo che non può destare che qualche perplessità.

Se è pur vero, difatti, che “l’entità del danno” (ed in questo caso le lesioni) è uno degli elementi che il Giudice deve considerare per valutare la particolare tenuità del fatto, dall’altro non va dimenticato che è lo stesso legislatore che ha previsto l’applicabilità del beneficio per tutti i reati puniti sino a 5 anni di reclusione nel massimo e le lesioni personali colpose “gravi” (in caso di violazione di norme in tema di sicurezza sul lavoro) sono punite sino ad 1 anno di reclusione….!

Tradotto: seguendo il ragionamento della Corte, in caso di infortuni (gravi) il datore di lavoro non potrebbe mai godere del beneficio previsto, anche nel caso in cui la condotta e il grado di colpevolezza dell’imputato fossero minimali.

E ciò non è soltanto contro il dettato della legge, ma appare pacificamente ingiusto sul piano sostanziale.