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Esercizio abusivo di una professione, queste le nuove pene. Confisca dello studio anche se l'impronta la prende l'assistente o la protesi la prova l'odontotecnico

08/01/2018

Articolo pubblicato integralmente per gentile concessione di Odontoiatria33.it

Attese da "secoli", approvando il Ddl Lorenzin il Parlamento, prima di chiudere la legislatura, ha regalato al settore odontoiatrico le tanto invocate sanzioni più severe per abusivi e prestanome. 

Le nuove pene

Il Ddl Lorenzin (che entrerà in vigore non appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale) modifica l'art. 348 c.p. sull'esercizio abusivo della professione sanitaria. Se prima coloro che venivano condannati per esercizio abusivo della professione rischiavano al massimo sei mesi di reclusione (riducibile in caso di attenuanti e riti premiali sino a poco più di due mesi) o, in alternativa, ad una modestissima multa (da euro 103,00 a euro 516,00), ora la pena minima è di 6 mesi di reclusione elevabile sino a 3 anni, in aggiunta a salatissime multe sino a euro 50.000.

Ancora più pesante la pena per i prestanome. Gli iscritti all'Albo che favoriscono l'esercizio abusivo della professione, oltre alla sanzione ordinistica dell'interdizione dall'attività da 1 a 3 anni e la pubblicazione della sentenza, potrà subire la reclusione da 1 a 5 anni con multe da euro 15.000 sino ad euro 75.000. Ma la vera novità che rende veramente pesanti le pene per chi verrà condannato per esercizio abusivo di una professione è la confisca "delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato".

Una confisca che non sarà a discrezione del giudice ma che si applicherà "automaticamente" per ogni condanna, spiegano ad Odontoiatria33 gli avvocati Silvia Stefanelli e Laura Asti dello studio legale Stefanelli di Bologna. "Dalla lettura della norma -spiegano i legali- si evince come in caso di condanna sia prevista (senza margini di discrezionalità ad opera del Giudice) la confisca dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato".

"E' evidente -continuano- che tra questi beni si possano ritenere compresi anche gli immobili, vista altresì la norma di raccordo introdotta nelle disposizioni di attuazione del c.p.p. (art. 86ter) che prevede in caso di condanna (o anche solo di patteggiamento) che la prorietà dei beni immobili confiscati sia trasferita al patrimonio del Comune per finalità sociali od assistenziali". 

Quindi, chiariscono le legali dello studio Stefanelli, "non vi è più (come avveniva oggi) il sequestro con possibilità di dissequestro (l'art. 240 c.p., difatti, prevedeva -in senso generale- un'ipotesi di confisca facoltativa delle cose utilizzate/destinate per la commissione del reato o che ne costituiscono prodotto o profitto), ma una vera e propria perdita della proprietà dei beni professionali".

Quindi se il finto dentista che mette impianti o cura denti senza avere i titoli necessari (ma anche l'ASO che fa una detartrasi) verrà condannato o patteggerà, oltre alle pene pecuniarie previste si vedrà confiscato riunito e le attrezzature utilizzate o tutto lo studio, e questo avverrà anche se il finto dentista opera all'interno di uno studio organizzato in società o in quello di un singolo professionista.

Grazie alla definizione del profilo dell'ASO, oggi tutte le figure che compongono il Team odontoiatrico -igienista dentale, odontotecnico, Aso- hanno un profilo che chiaramente indica cosa possono fare e cosa non possono fare sul paziente. Quindi per il giudice sarà estremamente facile stabilire chi ha fatto cosa non poteva fare.

Tutelato anche chi esercita un'arte sanitaria

Il Ddl Lorenzin non tutela solo i professionisti della salute ma anche chi esercita una professione per la quale eÌ richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, come gli odontotecnici. Per chi realizzerà, per esempio, un dispositivo protesico senza essere in possesso dei titoli previsti dalla legge, sarà punito con la pena della reclusione da uno a tre anni e con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500.

Norberto Maccagno