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Ddl Lorenzin: Revisione della disciplina delle professioni sanitarie

15/01/2018

Atto Senato n. 1324-B Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della Salute


Il 22 di dicembre 2017, dopo più di 3 anni di travagliata navetta parlamentare, il Senato ha finalmente approvato il Disegno di legge presentato dal Ministero della Salute in materia di sperimentazione clinica di medicinali, dirigenza sanitaria del Ministero della Salute e del tanto atteso riordino delle professioni sanitarie.

Dopo il via libera di Palazzo Madama si è completato definitivamente l’assetto normativo per tutte le 22 professioni sanitarie attualmente riconosciute. Su di loro sono stati puntatati i riflettori e concentrate le innovazioni più rilevanti.

Il provvedimento, atteso da oltre un milione di professionisti del comparto sanità, introduce nuove regole per le professioni sanitarie, sia attraverso una valutazione tecnica per regolarne l’accesso, sia attraverso l’introduzione di nuovi criteri oggettivi con una risposta in tempi certi da parte del Ministero alle domande che potranno essere fatte anche dalle organizzazioni di rappresentanza.

Tre i capisaldi della riforma

      i.         Art. 5 Viene, in primo luogo, istituita l’area delle professioni socio-sanitarie e riconosciute nuove professioni (osteopati e chiropratici: art. 7). OSS, assistenti sociali, sociologi ed educatori professionali non saranno più riconosciuti come “tecnici” bensì come personale dell’area sanitaria. Vengono poi rimandati ad accordi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome l’individuazione dei rispettivi profili professionali e i criteri per il riconoscimento dei titolo equipollenti. Al Ministero dell’Istruzione, invece, il compito di definire -entro sei mesi- il percorso universitario necessario per accedere alle nuove professioni di osteopata e chiropratico, preso atto che ormai da decenni milioni di italiani ricorrono comunque a quelle cure in assenza di qualsivoglia garanzia per il paziente.

    ii.         Art. 6 E’ previsto venga ridisegnata la procedura per la nascita di nuove professioni sanitarie con una cornice oggettiva e aperta alle professioni del futuro. Tale riconoscimento avverrà in seguito al recepimento di una direttiva comunitaria, oppure su proposta delle associazioni professionali che le rappresentano. La procedura, che passerà per il parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, richiederà sempre l'accordo in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni.

   iii.         Art. 8 Si assiste, infine, al riordino della professione dei chimici, dei fisici, dei biologi e degli psicologi. Il testo della proposta di legge stabilisce che la vigilanza su queste professioni, e sui relativi ordini professionali, passi dal Ministero della Giustizia al Ministero della Salute. 

Insomma, Il Ddl Lorenzin si pone come obiettivo quello di provvedere a una domanda di figure sanitarie dotate di un’adeguata qualificazione professionale, ciò può essere solo positivo. Anche se in molti avevano sospettato l’esistenza di una precisa volontà politica intenzionata a non approvare l’articolato normativo che sembrava non godere dell’entusiasmo dell’Aula senatoriale; e in molti salgono e saliranno sul carro dei vincitori dopo la sua recente approvazione pur appartenendo a caste affezionate alle rendite di posizioni acquisite e terrorizzate dal rischio di sovrapposizioni di competenze.

Intanto, il Ddl Lorenzin è legge dello Stato. A breve scopriremo se la promessa verrà mantenuta e se si potrà definirlo un sistema veramente aperto, non solo potenzialmente.