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IL D.D.L. GELLI E’ GIA’ REALTA’? Il tribunale di Ragusa ritiene di si

31/01/2017
Silvia Pari

E’ di pochi giorni fa una importantissima ordinanza, pronunciata dal Tribunale di Ragusa, con la quale il Giudice ha ritenuto di condannare una ASL per la morte di un giovane paziente, giunto in pronto soccorso dopo un grave incidente stradale, in ragione della mancata tempestiva sottoposizione dello stesso a un intervento chirurgico che, con ampia probabilità, gli avrebbe salvato la vita.

E, per pronunciare questa condanna, il Giudice ha ritenuto sufficiente l’espletamento di una consulenza medico – legale (nell’ambito di un giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696bis c.p.c.) e la successiva proposizione della domanda risarcitoria nelle forme del giudizio sommario di cognizione ex art. 702bis c.p.c., ricalcando, dunque, lo schema previsto dal D.D.L. Gelli per la presentazione della richiesta risarcitoria in materia di responsabilità professionale.

In considerazione del fatto che, secondo il Consulente, laddove i sanitari avessero proceduto con un intervento chirurgico tempestivo, il giovane paziente avrebbe avuto il 65% di possibilità di sopravvivere, secondo il Giudice non occorrono ulteriori accertamenti istruttori per pronunciare la condanna della struttura sanitaria.

Ecco dunque che, nonostante il D.D.L. Gelli debba ancora essere approvato alla Camera (dopo essere stato approvato dal Senato, con modifiche, l’11 Gennaio scorso) e non sia, pertanto, ancora legge dello Stato, la Giurisprudenza ha già iniziato a dare applicazione ad alcune delle novità in esso contenute. Occorre, quindi, iniziare a ripensare, sin da subito, le categorie e gli schemi tradizionali della responsabilità sanitaria per potersi mettere, quanto prima, “al passo con i tempi”.