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I danni punitivi: che sia arrivato il momento anche nel nostro paese?

19/09/2017
Silvia Pari

Cass. Civ., Sez. Unite, 05/07/2017 n. 16601

Con la sentenza n. 16601 del Luglio 2017, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato un tema assai dibattuto, ossia quello della compatibilità dei c.d. danni punitivi (categoria di danno di matrice anglosassone che si sostanzia nella previsione di una somma superiore rispetto a quella strettamente necessaria per ristorare il danno e ciò al fine di infliggere una sanzione al danneggiante) con il nostro ordinamento.

La questione processuale riguardava la delibazione di una sentenza statunitense che irrogava una condanna per danni punitivi. Secondo l’orientamento tradizionale della nostra Giurisprudenza, i danni punitivi sarebbero categoria da escludersi nel nostro sistema in quanto contrari all’ordine pubblico, pertanto la domanda cui le Sezioni Unite si sono trovate a dover fornire risposta è se sia possibile ritenere ancora attuale una simile conclusione o se, invece, occorra pensare di correggere il tiro.

La risposta sembra essere sì.

I Giudici delle Sezioni Unite della Suprema Corte hanno infatti affermato che l’istituto dei risarcimenti punitivi non è da considerarsi “(…) ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano(…)”.

Ciò non significa, tuttavia, che ai Giudici sia consentito aumentare liberamente il quantum delle condanne, liquidando somme ulteriori rispetto a quelle necessarie a ristorare il danno patito.

Nel nostro ordinamento, infatti, una simile fattispecie può ritenersi configurabile soltanto laddove vi sia una norma che specificamente la preveda.

In altri termini, i Giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che la categoria dei danni punitivi possa essere, almeno astrattamente, configurabile nel nostro ordinamento, purchè, legittimata da una specifica previsione del legislatore, chiamato a decidere le singole, specifiche, fattispecie.