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Concordato preventivo in continuita: il Legislatore chiarisce le modalita di partecipazione alle gare di appalto

10/07/2014

L'art. 38 D. Lgs. 163/2006, come modificato dal D.L.n. 83/2012, vieta la partecipazione alle gare pubbliche ai soggetti che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa e di concordato preventivo, ad eccezione del caso di cui all'art. 186 bis R.D.n. 267/1942, ovvero il c.d. concordato “in continuità”.

Sul punto era immediatamente sorto un conflitto giurisprudenziale (di cui si è data notizia in precedenti Newsletter), in relazione alla possibilità d'ammettere a partecipazione alle pubbliche gare anche di imprese che avessero presentato la domanda di concordato, ma che ancora non fosse stata accettata.

Tuttavia sussisteva due orientamenti diametralmente opposti (di due diverse sezioni del Consiglio di Stato) che creavano non poco imbarazzo.

Per questo motivo il Legislatore, in maniera molto opportuna e tempestiva, è intervenuto con il D.L.n. 145/2013, poi convertito nella Legge n. 9/2014, introducendo il nuovo comma 4 dell'art. 186 bis Legge Fallimentare, che statuisce “successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina provvede il tribunale”.

In altri termini il Legislatore ha distinto due diverse ipotesi, prevedendo che

1) qualora l'impresa abbia presentato solo domanda di ammissione alla procedura di concordato, allora la partecipazione dovrà essere espressamente autorizzata dal Tribunale;

2) qualora invece l'impresa risulti già ammessa, allora sarà possibile partecipare alla gara presentando i documenti elencati al comma 5 dell'art. 186 bis.