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LA CAMERA DI COMMERCIO ANNULLA UNA SANZIONE DI 30.000 EURO A CARICO DI UNA NOTA IMPRESA DI OCCHIALI DA SOLE per lesione del diritto di difesa durante gli accertamenti

22/02/2017

Camera di Commercio di Varese, Ordinanza di archiviazione n. 2016/157

“Il mancato esercizio della facoltà di chiedere le controanalisi lede il diritto di difesa del sanzionato”.

Varese; non tutte le vittorie si ottengono in Tribunale. Lo Studio Legale Stefanelli&Stefanelli ha ottenuto l'archiviazione della sanzione di euro 30.000,00.

Parliamo di dispositivi di protezione individuale (DPI), quei prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persone che li indossano dai rischi per la salute e la sicurezza.

Tra i DPI più diffusi in commercio rientrano, fra gli altri, gli occhiali da sole: un business in costante incremento che occupa 836 imprese italiane ed un export made Italy pari a 2,2 miliardi di euro secondo un’elaborazione della Camera di Commercio di Milano sui dati del registro imprese. 

Come noto agli addetti ai lavori, le aziende del settore occhialeria sono ormai da anni sottoposte alle analitiche verifiche imposte dagli ispettori delle camere di commercio italiane, referenti del Ministero delle Sviluppo Economico.

Il D.lgs 475/1992, infatti, obbliga il Fabbricante (responsabile della conformità del prodotto)  a rispettare determinati standard relativi alla progettazione e realizzazione e alle informazioni minime che devono essere presenti al momento della vendita. Alle Aziende responsabili dell’immissione in commercio del prodotto che non rispettano le normative di sicurezza vengono comminate sanzioni amministrative salatissime.

Per tutelare il consumatore che acquista occhiali da sole, le Camere di Commercio hanno pianificato la propria azione amministrativa sviluppando un Piano di Vigilanza presso le aziende dell’occhialeria (sulla base di convenzioni siglate con l'Unione Nazionale delle Camere di Commercio), mirato ad assicurare la conformità delle merci alle norme e la sicurezza del consumatore.

Proprio nell’espletamento del piano di vigilanze gli ispettori della CCIAA competente  eseguivano un prelievo presso un’ottica locale di alcuni modelli di occhiali da sole, contestando inizialmente all’Azienda di aver immesso in commercio DPI senza avere “le carte in regola”. Tali campioni prelevati venivano poi inviati ad un organismo notificato, il quale era incaricato di verificarne la conformità attraverso le relative prove di laboratorio. L’esito delle analisi era positivo. L’Ente di vigilanza notificava la sanzione di circa 30.000 euro al Fabbricante del DPI “incriminato”.

L'ente accertatore, però, non aveva comunicato All’Azienda di occhiali da sole l’opportunità di richiedere la revisione dei test effettuati.

La Camera di Commercio competente per territorio, accogliendo le difese dell’Azienda rappresentata e difesa dall’Avv. Silvia Stefanelli, ha reputato illegittima la sanzione irrogata proprio in relazione alla facoltà, non riconosciuta all’Azienda, di chiedere le controanalisi.

Infatti, la legge che regola analiticamente questo procedimento amministrativo, prevede la possibilità per l’Azienda che fabbrica il DPI di richiedere la revisione delle analisi effettuate presso il laboratorio-organismo notificato. Questa garanzia al diritto di difesa del presunto trasgressore deriva dall’obbligo di legge di comunicare l’esito delle analisi unitamente allo specifico avvertimento della possibilità di chiedere la revisione di quest’ultime.

Ciò detto, la Camera di Commercio di Varese

CONSIDERATO che il mancato esercizio della facoltà di richiedere la revisione della analisi rende incontestabili i risultati di queste ultime (Cass. civ. sez II, sent. 30/05/2007 n. 12693), con la conseguenza che si deve ritenere leso il diritto di difesa del sanzionato;

ORDINA per i motivi suesposti, l'archiviazione degli atti a carico dell'interessato”

Senza se e senza ma.