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Brexit: effetti sui marchi dell’Unione Europea, disegni e modelli comunitari, e sulle procedure doganali per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale

12/07/2018
Valentina Anna Garofano

La Commissione Europea ha pubblicato, a partire dalla fine dello scorso anno, una serie di documenti che analizzano le “ripercussioni legali” della Brexit in svariati settori di interesse per i soggetti privati. Lo scenario preso in considerazione è quello in cui non vengano raggiunti diversi accordi che estendano il termine previsto per il 30 marzo 2019 o prevedano norme transitorie per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea.

Tra i documenti pubblicati figurano, in particolare, i seguenti avvisi per gli stakeholders:

- Withdrawal of the United Kingdom and EU rules for trademarks and Community Designs Pursuant to Regulation (EU) 2017/1001 on the European Union Trademark and Regulation (EC) No 6/2002 on Community Designs (ripubblicato il 22 gennaio 2018);

- Withdrawal of the United Kingdom and EU Rules in the field of Customs Enforcement of Intellectual Property Rights (4 giugno 2018);

relativi rispettivamente alle conseguenze della Brexit sui marchi dell’Unione Europea, disegni e modelli comunitari, e sulle procedure doganali per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Nel primo documento si avvertono i soggetti interessati che i marchi europei registrati o in stato di domanda ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1001, ed i disegni e modelli comunitari registrati, pendenti o non registrati ai sensi del Regolamento (UE) 6/2002 prima del 30 marzo 2019 continueranno ad essere validi nei restanti 27 Stati Membri, ma non avranno più effetto nel Regno Unito.

Si ricorda inoltre ai titolari di registrazioni internazionali di marchi, disegni e modelli che prima del 30 marzo 2019 hanno designato l’Unione Europea, conformemente al sistema di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi e al sistema dell’Aia per la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, che tali diritti non avranno più effetto nel Regno Unito.

Nel secondo documento la Commissione Europea avvisa che, a partire dal 30 marzo 2019, non si applicheranno più al Regno Unito le norme UE in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, in particolare il Regolamento (UE) 608/2013.

In virtù di tale Regolamento, i titolari dei diritti di proprietà intellettuale possono richiedere alle autorità doganali di intervenire affinché le merci sospette di violare i propri diritti vengano bloccate in fase di ingresso nell’Unione Europea. L’autorità doganale può disporre l’intervento anche d’ufficio, senza previa richiesta, in presenza di sospette violazioni.

La Sezione I del Capo II del Regolamento (UE) 608/2013 prevede appunto che i richiedenti possono presentare ai servizi doganali competenti designati dagli Stati Membri una domanda unionale, ossia una domanda presentata in uno Stato Membro in cui si richiede alle autorità doganali di detto Stato Membro e alle autorità doganali di uno o più altri Stati Membri di intervenire nei rispettivi territori. La decisione di accoglimento di una domanda unionale avrà effetto, oltre che nello Stato Membro in cui la domanda è stata presentata, anche in tutti gli altri Stati Membri in cui è richiesto l’intervento delle autorità doganali.

Gli effetti nei confronti del Regno Unito saranno, pertanto, i seguenti:

  • Presentazione delle domande unionali: a partire dalla data del ritiro, le domande unionali non possono più essere presentate al servizio doganale competente del Regno Unito.

Le domande unionali presentate in uno dei restanti 27 Stati Membri restano valide nell’UE- 27 alla data del ritiro, anche se le autorità doganali del Regno Unito sono tra le autorità doganali invitate a prendere provvedimenti. Quando una domanda unionale è stata presentata in uno Stato Membro diverso dal Regno Unito, chiedendo soltanto alle autorità doganali di tale Stato Membro e alle autorità doganali del Regno Unito di intervenire, tale domanda rimane valida come domanda nazionale per lo Stato Membro in cui è stata presentata;

  • Decisioni concernenti le domande unionali autorizzate: a partire dalla data del ritiro, le decisioni di accoglimento delle domande unionali adottate dal competente servizio doganale del Regno Unito in quanto Stato Membro, sulla base del diritto dell’Unione Europea, non sono più valide nei restanti 27 Stati Membri.

Le decisioni di accoglimento delle domande unionali adottate in uno degli Stati Membri dell’Unione restano valide nell’UE-27 a partire dalla data del ritiro, anche se le autorità doganali del Regno Unito sono tra le autorità doganali obbligate a intervenire. Qualora uno Stato Membro diverso dal Regno Unito abbia adottato una decisione di accoglimento di una domanda unionale, imponendo alle sole autorità doganali di tale Stato Membro e alle autorità doganali del Regno Unito di intervenire, tale decisione rimane valida per lo Stato Membro in cui è stata presentata.

Alla luce delle notevoli incertezze che circondano gli accordi sulla Brexit occorre dunque essere pronti a considerare il Regno Unito come un ‘Paese terzo’ e valutarne tutte le possibili conseguenze nei settori di interesse.