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ASSICURAZIONE PROFESSIONALE SANITARIA: un'altra battaglia vinta dalle clausole claims made!

10/02/2017
Silvia Pari

Corte App. Torino, IV° civ., 14/07/2016, n. 1201

Ce lo avevano già detto le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – con la sentenza n. 9140 del Maggio scorso – e oggi ce lo ripete, a qualche mese di distanza, la Corte d’Appello di Torino, con la sentenza n. 1201/2016: le c.d. clausole “claims made” miste o impure non sono da considerarsi vessatorie di per sé ma, al contrario, devono essere oggetto di valutazione da parte del Giudice di merito che, di volta in volta, dovrà verificare se le stesse sono carenti di meritevolezza o se, in alternativa, determinano un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali gravanti sulla parte debole (l’assicurato/consumatore).

Ma che cosa sono, in breve, le c.d. clausole “claims made” miste o impure?

Si tratta delle tipiche clausole inserite nei contratti di assicurazione delle professioni sanitarie (ma non solo), in forza delle quali la copertura assicurativa è garantita per tutte quelle richieste risarcitorie che siano pervenute nel periodo di efficacia del contratto (o fino a un anno dopo la cessazione dello stesso), purchè però le stesse siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere anch’essi durante il periodo di efficacia del contratto (o nei due anni precedenti la sottoscrizione del contratto stesso).

Si tratta, in altre parole, del “modello tipo” di clausola “claims made” mista o impura, sulla cui validità la giurisprudenza ha a lungo battagliato.

Quel che è certo, a oggi, è che, dopo la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non vi è più dubbio circa il fatto che la validità di questa tipologia di clausole non può essere valutata a monte ma deve essere oggetto di una indagine, caso per caso, da parte del Giudice di merito.

E, nel caso di specie, la Corte d’Appello di Torino ha ritenuto che una clausola così costruita sia meritevole di tutela e, quindi, pienamente valida.