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APPALTI, il nuovo codice elimina definitivamente l'obbligo del sopralluogo

06/02/2017

Articolo pubblicato su Sanità24 - Il sole 24ore

per gentile concessione dell'editore pubblichiamo per esteso l'articolo del 6 Febbraio 2017

Una delle prescrizioni che da sempre accompagna la partecipazione alle pubbliche gare è l'obbligo d'effettuare un sopralluogo dei luoghi ove si svolgerà l'appalto da parte del concorrente, al fine di consentire la presa visione e per evitare possibili contestazioni in fase esecutiva.

L'obbligo di sopralluogo ha il suo fondamento normativo nell'art. 106 D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento d'esecuzione ed attuazione del D.Lgs.n. 163/2006); l'entrata in vigore del nuovo Codice (D.Lgs.n. 50/2016), tuttavia, ha radicalmente cambiato l'istituto del sopralluogo.

L'art. 217, comma 1, lett. u), punto 2) ha espressamente abrogato il D.P.R. n. 207/2010 nonchè il succitato art. 106, né risulta annotata alcuna diversa disposizione, nel nuovo Codice, che imponga l'obbligo di sopralluogo né relativamente agli appalti di lavori, né tantomeno in quelli di servizi. Non solo in quanto l'art. 83, comma 8 del D.Lgs.n. 50/2016, pur ricalcando l'art. 46, comma 1-bis del precedente Codice, prevede tuttavia ipotesi piu' circoscritte d'esclusione, disponendo l'espressa declaratoria di nullità per tutte quelle richieste partecipative, contenute nelle discipline speciali di gara, che non riguardino effettivamente “vizi radicali” delle offerte.

Così il TAR Catania, nella prima pronuncia al riguardo in vigenza del nuovo Codice (III°, 2/2/2017, n. 234) ha definitivamente spazzato via ogni dubbio in merito all'assoluta illegittimità della richiesta di deposito del verbale di sopralluogo ai fini partecipativi, espressamente statuendo che una clausola della lex specialis che imponga tale prescrizione “amplia eccessivamente ed in senso formalistico le cause d'esclusione, senza alcuna necessità in relazione alle esigenze organizzative della stazione appaltante”.

In conclusione, quindi, la prescrizione di una lex specialis che prevede la richiesta, a pena d'esclusione, dell'attestazione di avvenuto sopralluogo a carico dei concorrenti deve oggi considerarsi nulla, non essendo più riconducibile ad alcuna causa d'esclusione tassativamente elencata nel nuovo Codice, né rinvenendosi alcuna altra norma imperativa nel D.Lgs.n. 50/2016 che imponga un siffatto adempimento.

A seguito dunque dell'entrata in vigore del nuovo Codice, nonché alla luce di questa prima importante interpretazione del nuovo assetto normativo, le Amministrazioni appaltanti non potranno piu' richiedere ai partecipanti d'effettuare obbligatoriamente il sopralluogo per poter partecipare alle gare.

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