Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

Sopralluogo: siamo proprio sicuri che l’obbligo sia stato eliminato nel nuovo Codice?

21/06/2017

T.A.R. Basilicata, sez. I°, 7/6/2017, n. 439

Nella precedente news 2/36/2/2017 si dava conto della prima sentenza (TAR Catania, III°, 2/2/2017, n. 234) assunta dopo l’entrata in vigore del nuovo Codice (D.Lgs.n. 50/2016) in cui, a seguito dell’abrogazione dell’art. 106 d.P.R. n. 207/2010 (che disponeva l’obbligo del sopralluogo da parte dei concorrenti ai fini della partecipazione alle gare di lavori pubblici), si decretava l’assoluta illegittimità di una richiesta di deposito di detto verbale ai fini partecipativi.

In tale pronuncia, infatti, veniva stabilito che la prescrizione di una lex specialis che imponga, a pena d’esclusione, l’attestazione dell’avvenuta visita ai luoghi, doveva ritenersi nulla ai sensi dell’art. 83, comma 8 D.Lgs.n. 50/2016, che espressamente divieta l’introduzione di cause d’esclusione relativamente ad obblighi non previste dal Codice stesso e/o da altre normative vigenti in materia.

Al contrario, con la sentenza in commento, un altro TAR prende una posizione diametralmente opposta, partendo dal presupposto che l’obbligo di sopralluogo NON rientri affatto nell’ambito oggettivo dell’art. 83, c. 8 del D.Lgs.n. 50/2026 in quanto, “sebbene l’art. 106, comma 2° DPR n. 207/2010 sia stato abrogato dall’art. 217 del nuovo Codice degli Appalti”, tuttavia l’art. 79, comma 2 del medesimo Codice, nel disciplinare i termini di ricezione delle domande di partecipazione, dispone espressamente “i casi in cui le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi”.

Non può pertanto ritenersi nullo l’obbligo di visita, anche in considerazione dello scopo “finalistico” dello stesso che mira a consentire – nell’interesse dello stesso concorrente  - una conoscenza dei luoghi al fine di consentire una formulazione delle offerte di gara più corretta e “calibrata”.

La differente posizione assunta dai due TT.AA.RR. sul punto, dunque, non può che necessitare, per fare un po' di chiarezza, di una decisione del Consiglio di Stato al riguardo, anche se (purtroppo) l’esperienza c’insegna che lo stesso giudice di 2° grado (ma di sezioni diverse) può ben assumere posizioni assolutamente contrastanti anche sul medesimo istituto.

In tal modo, tuttavia, non si consente alle stazione appaltanti - nonché ai privati concorrenti - di avere alcuna certezza nella fase partecipativa, con conseguente aumento del contenzioso !!!

Ancora una volta quindi, non volendo togliere il potere “interpretativo” alla magistratura, non ci si può non dolere della scarsa chiarezza del Legislatore che avrebbe potuto specificare se, come ed in quali casi sia da ritenersi assolutamente necessario “il sopralluogo” da parte dei concorrenti ad una pubblica gara.

Non ci resta che attendere il prossimo Correttivo!