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Rinegoziare i contratti secondo buona fede; una soluzione allo shock causato dalla pandemia da Covid-19

08/09/2020

Relazione Massimario Cass. n. 56/2020

Lo shock causato a livello globale dalla pandemia da Covid-19, con l’interruzione forzata di molte attività, ha posto subito in evidenza il problema della gestione e dell’esecuzione dei contratti, soprattutto di durata, e la ricerca di possibili soluzioni nel diritto vigente, con il ricorso agli istituti della impossibilità sopravvenuta o della eccessiva onerosità della prestazione, con una particolare attenzione alla necessità in molte occasioni di rinegoziare il contratto.

Proprio sulla rinegoziazione si è espresso il Massimario della Corte di Cassazione con la relazione 56/2020.

La relazione espone ed analizza i diversi istituti contenuti nel codice civile o introdotti dalla legislazione emergenziale; i contratti devono essere rispettati nella loro formulazione originaria nella misura in cui sono inalterate le condizioni o i presupposti di cui le parti hanno tenuto conto al momento della stipula.

Ogni volta in cui una circostanza sopravvenuta rovesci l’assetto giuridico-economico, la parte danneggiata deve avere la possibilità di rinegoziare il contratto.

Il contemperamento delle istanze creditorie e debitorie va effettuato attraverso l’istituto della rinegoziazione secondo buona fede; l’obbligo di rinegoziare non si ha solo in caso di impossibilità delle prestazioni a causa di misure di contenimento ma anche in ipotesi di stagnazioni o rallentamenti gestionali o di aumenti dei costi di produzione o di approvvigionamento.

È la buona fede che impone ai contraenti di rendersi disponibili alla modifica del contratto e negoziare significa rendersi effettivamente e concretamente disponibili ad accordarsi.

La parte tenuta alla negoziazione è adempiente se promuove una trattativa, raccoglie positivamente l’invito a trattare e propone soluzioni riequilibrative del contratto eque ed accettabili; ovviamente non potrà essere obbligato ad accettare qualsiasi richiesta dell’altra parte.

In sostanza di fronte a fatti sopravvenuti di gravità tale da modificare l’equilibrio contrattuale, la risoluzione porterebbe quale unico risultato la distrazione del rapporto; al contrario è spesso importante che il contratto prosegua ma con gli aggiustamenti necessari.

La Cassazione configura perfino un intervento del giudice qualora dall’originario regolamento negoziale emergano i criteri con cui le parti hanno inteso ripartire il rischio derivante dal contratto; la parte che non riesce ad ottenere dall’altra le modifiche necessarie può chiedere al giudice una sentenza costitutiva.